cartella clinica fascicolo sanitario

La responsabilità delle pubbliche amministrazioni per violazioni privacy: il caso ATS Milano e l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 28385/2023

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28385/2023, ha confermato che il Garante Privacy può irrogare sanzioni anche alle pubbliche amministrazioni. Il caso ATS Milano – sanzionata per vulnerabilità nel sistema “Milano COR” – ribadisce che il GDPR si applica integralmente anche agli enti pubblici, che devono garantire privacy by design, misure di sicurezza adeguate e valutazioni d’impatto. Nessuna “immunità” è ammessa: anche in emergenza sanitaria permane l’obbligo di proteggere i dati personali. Lo Studio assiste enti e PA nell’adeguamento ai requisiti GDPR e nella gestione dei procedimenti dinanzi al Garante.

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Il provvedimento n. 474/2025 del Garante Privacy: il dossier sanitario tra consenso, sicurezza e responsabilità del titolare

Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 474/2025, ha sanzionato l’AOU Careggi per 80.000 euro per l’illiceità del proprio dossier sanitario elettronico. L’Autorità ha rilevato assenza di consenso esplicito, informative obsolete, mancata possibilità di oscurare eventi clinici e profili di accesso non conformi ai principi di minimizzazione e sicurezza. La decisione ribadisce che il dossier sanitario richiede consenso specifico, privacy by design, tracciamento degli accessi e misure tecniche adeguate. Le strutture sanitarie devono aggiornare sistemi, informative e procedure per garantire piena conformità al GDPR. Lo Studio supporta enti e operatori nella verifica e nell’adeguamento dei sistemi di gestione del dossier sanitario.

Liquidazione controllata e interruzione automatica dei processi

L’apertura della liquidazione controllata determina l’interruzione automatica del processo, grazie al rinvio espresso dell’art. 270 CCII all’art. 143 CCII. L’effetto si produce ope legis, anche se la parte è contumace, e rende nulli gli atti compiuti dopo l’evento interruttivo fino alla riassunzione. La giurisprudenza recente (Trib. Trani 781/2025; Cass. 22566/2024; Cass. 6642/2024; Cass. 30785/2023) conferma la necessità che il liquidatore subentri nei giudizi riguardanti rapporti compresi nella procedura, con rilevanti implicazioni in termini di legittimazione e integrità del contraddittorio.